Barca: tutti i documenti da tenere a bordo

Il salvagente anulare, i giubbotti di salvataggio, le pompe, gli estintori, le boette fumogene, i fuochi a mano, i razzi, la zattera di salvataggio, la radio VHF… quando si pensa alle cose che devono essere necessariamente presenti a bordo della nostra barca non si può che pensare a tutte le ‘famose’ dotazioni obbligatorie, ovvero a tutti i dispositivi di sicurezza che non devono mai mancare in barca.

Ma di obbligatorio, quando si esce con la propria imbarcazione – o anche semplicemente con il proprio natante – non ci sono solamente gli accessori per la nostra sicurezza. No, perché si sa, la burocrazia non finisce lì dove la banchina si tuffa in mezzo alle onde. Anche per navigare, infatti, è necessario portare con sé dei documenti obbligatori, così da non andare incontro a multe salate. Quando guidiamo la nostra automobile, come è noto, dobbiamo essere sempre pronti a esibire la patente di guida e il libretto di circolazione, e siamo inoltre obbligati ad avere nel cruscotto il modulo per la constatazione amichevole (non è più obbligatorio, infatti, mostrare il tagliandino giallo dell’assicurazione).

E quali sono, invece, i documenti obbligatori da avere a bordo quando usciamo in barca? Ebbene, la patente nautica – nei casi in cui la licenza per guidare una barca è obbligatoria – è solo il primo dei documenti necessari per abbandonare la banchina e veleggiare verso le proprie mete. Tu sei sicuro di avere a bordo tutte le carte necessarie, così da essere pronto per ogni evenienza? Prima di partire, per dissipare ogni dubbio, è sempre meglio fare non solo un check di vele, motore, impianti, accessori di boro e dotazioni di sicurezza, ma anche dei documenti: con questa guida saprai cosa bisogna controllare di caso in caso!

Non solo la patente nautica: i documenti da tenere a bordo dei natanti

Partiamo da tutti i documenti necessari da tenere a bordo ai natanti da diporto, ovvero a bordo di tutte quelle unità da diporto a remi, a vela o a motore la cui lunghezza non supera i 10 metri di lunghezza. (Qualche giorno fa, parlando del Registro imbarcazioni delle unità da diporto, abbiamo però sottolineato che, se un natante viene registrato, questo diventa automaticamente – agli occhi della Legge – un’imbarcazione, dovendone così rispettare tutti gli obblighi normativi).

Per prima cosa, come impone la prassi comune, tutte le persone a bordo del natante devono poter esibire un documento di riconoscimento, e quindi di fatto la carta di identità o la patente di guida.
Va sottolineato che la normativa vigente della nautica da diporto non prevede l’obbligo di esibire un documento di identità né per il conducente (nel caso in cui non sia necessaria la patente nautica) né per i passeggeri. Non si può però dimenticare che, in caso di controllo, le autorità competenti potranno richiedere proprio questi documenti, rendendoli di fatto obbligatori, così da garantire il rispetto delle norme relative alla pubblica sicurezza.

Documenti obbligatori per barche natanti

Detto questo, bisogna anticipare che i natanti, in qualità di ‘beni mobili semplici’, non prevedono l’iscrizione obbligatoria al Registro imbarcazioni. Questo, di fatto, rende tutto il lato burocratico estremamente più semplice da gestire. Ne consegue infatti che, al momento dell’acquisto, non è di per sé obbligatoria la realizzazione di un accordo di compra-vendita: sarà sufficiente – qualora l’acquisto venga effettuato presso un rivenditore – conservare la fattura di acquisto completa delle generalità dell’acquirente, nonché la copia di tutti gli adempimenti fiscali previsti.

Nel caso di acquisto da privati non è d’obbligo nessun accordo scritto che attesti il passaggio: per i natanti, infatti, viene applicato l’articolo 1152 del Codice Civile, il quale ci insegna, spartanamente, che “possesso vale titolo”. Ciononostante, non si può che consigliare sempre e in ogni caso, nel caso di acquisto tra privati, di sottoscrivere un accordo, nel quale vengano riportate le generalità di entrambi gli attori in gioco, la data e l’ora del passaggio di proprietà ed eventualmente, per completezza, il prezzo pattuito e la copia dell’assegno o del bonifico. Si tratta di documenti superflui, che nella maggior parte dei casi non dovranno mai essere esibiti; in situazioni del tutto particolari, però, potrebbero costituire la prova schiacciante che attesta la responsabilità dell’acquirente o, al contrario, del venditore.

In ogni caso, al momento della compravendita e quindi del passaggio di proprietà, al nuovo titolare del natante, insieme alla barca stessa, dovranno essere affidati tutti i documenti relativi all’unità. Si deve dunque partire dalla marcatura CE, documento obbligatorio, per esempio, nel caso in cui l’acquirente desideri iscrivere il natante al Registro delle imbarcazioni da diporto.

Non è tutto qui: nel caso di natante a motore, il venditore deve consegnare all’acquirente anche il documento attestante la potenza del motore stesso, così come previsto dall’ex articolo 28 del Codice della Nautica. Nel caso in cui la dichiarazione di potenza risulti perduta e che la casa costruttrice non sia più sul mercato per richiederne una copia, è possibile richiedere un documento sostitutivo presso il Centro Prova Autoveicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Devono essere inoltre presenti il certificato di omologazione dell’unità nonché la dichiarazione di conformità, dalle quali si può dimostrare l’eventuale abilitazione dell’unità alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa oppure, eventualmente, senza limiti. Nel caso specifico di natanti inseriti e poi cancellati dal Registro imbarcazioni da diporto, inoltre, è necessario portare l’estratto del RID.

Pur non trattandosi di una tematica legata direttamente alla questione dei documenti necessari per navigare con un natante, vogliamo ricordare anche il fatto che navigando con quest’ultimo non si ha il diritto di inalberare la bandiera italiana. Ne consegue dunque che, dal punto di vista giuridico, un natante non può oltrepassare il limite delle acque italiane, e quindi non può navigare al di là delle 12 miglia dalla costa, anche nel caso in cui l’unità da diporto, di per sé, sia tecnicamente idonea a farlo.

Il motivo è semplice: per effetto della Convenzione di Montego Bay del 1982, resa esecutiva in Italia con la legge 689/94, ogni Stato ha il diritto di navigare nell’alto mare solo delle unità che battono la bandiera relativa. Non potendo battere bandiera, i natanti che si accingono a navigare in acque internazionali finiscono inevitabilmente per violare le norme per la navigazione in acque internazionali. Il rischio a cui si va incontro può essere anche alto, in quanto spetta eventualmente alla sovranità delle navi militari di qualunque nazionalità prendersi carico del natante senza bandiera.

L’assicurazione dei natanti

Come vedremo tra poco, le imbarcazioni da diporto sono obbligate ad avere una polizza di Assicurazione RC barca. Il discorso per quanto riguarda i natanti, invece, è leggermente diverso. Di per sé il natante non è infatti obbligato a essere assicurato. La polizza è però obbligatoria nel momento in cui esiste un motore: un tempo si parlava dei motori marini al di sopra dei 3 cavalli, mentre ad oggi l’assicurazione è obbligatoria e prescindere. Ovunque ci sia un motore, insomma, deve essere presente anche una polizza. Per spiegarci meglio: lo stesso tender, con il suo piccolo motore fuoribordo, per essere in regola durante le sue brevi navigazioni dalla rada o lungo la costa dovrebbe vantare una polizza per il proprio motore. E va detto che l’assicurazione segue il motore fuoribordo: se questo viene utilizzato ora su un tender ora su un altro gommone, la polizza lo seguirà. Di più: le compagnie assicurative ci tengono a sottolineare che, in presenza di due motori marini, la polizza deve essere doppia. Ma che cosa copre l’RC natanti? Il massimale, stabilito dalla legge, copre al massimo 6.070.000 euro per i danni alle persone e 1.220.000 euro per quanto riguarda invece i danni alle cose. In linea generale, quindi, non è sbagliato dire che i natanti non sono obbligati a essere assicurati; nella realtà dei fatti, però, tutti i natanti dotati di motore devono poter vantare una polizza assicurativa!

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I documenti obbligatori per le imbarcazioni da diporto

Per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto, ovvero per le unità da diporto con una lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri (dimensione oltre la quale non si parla più di imbarcazioni, quanto invece di navi) la questione è leggermente più complessa. Si parla infatti di beni mobili registrati, i quali dunque devono presentare una lunga serie di documenti specifici oltre eventualmente alla patente nautica.

Il primo documento necessario è la licenza di navigazione, ovvero il risultato dell’iscrizione dell’unità di diporto – obbligatoria per le imbarcazioni – al Registro delle imbarcazioni da diporto. Una volta ottenuta, la licenza di navigazione non richiede nessuna altra azione: non esistono, infatti, né revisioni né rinnovi.

Per uscire con la propria barca è inoltre obbligatorio poter esibire la dichiarazione di potenza del motore, la quale viene rilasciata dal costruttore o dal rivenditore autorizzato. Nel 2005 la dichiarazione di potenza del motore ha sostituito completamente il certificato d’uso del motore, il quale dunque non è più obbligatorio: attualmente per i motori fuoribordo, entrobordo e entrofuoribordo è dunque obbligatoria e sufficiente la dichiarazione di potenza.

Come abbiamo sottolineato altrove, le imbarcazioni sono obbligate ad avere anche un’apposita polizza di Assicurazione RC barca, la quale può eventualmente essere integrata con una polizza Corpi Yacht. In ogni caso, il massimale non può essere inferiore ai 2 milioni e mezzo di euro per quanto riguarda i danni a persone e al mezzo milione per quanto riguarda, invece, i danni alle cose.

Documenti obbligatori imbarcazioni da diporto

Il conducente di un’imbarcazione deve inoltre essere pronto a esibire il certificato di sicurezza in corso di validità ovvero un documento che attesta che l’unità in questione risponde a tutte le normative relative al regolamento di sicurezza. A rilasciare il certificato di sicurezza è l’autorità marittima, o eventualmente l’autorità per la navigazione nelle acque interne. Il primo rilascio del certificato di sicurezza avviene insieme all’atto dell’immatricolazione della barca. Il rinnovo del certificato di sicurezza deve essere fatto dopo 8-10 anni, in base alla categoria di progettazione per le unità marcate CE e in base ai limiti di navigazione per le unità da diporto senza marcatura CE. Per rinnovare questo certificato è necessario contattare un tecnico abilitato, il quale può appartenere anche a un’azienda privata, purché riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un controllo fatto bene per il rinnovo del certificato di sicurezza prevede la verifica dello scafo del suo interno, il controllo dei propulsori, una prova delle pompe di sentina, un check-up dell’impianto elettrico e via dicendo.

Si arriva poi ai documenti necessari per l’utilizzo del VHF, sia questo fisso o portatile. Va ricordato che questo apparecchio è obbligatorio per la navigazione oltre le 6 miglia, laddove invece resta facoltativo – ma consigliato – entro questo limite. Si capisce dunque che la maggior parte delle imbarcazioni risulta provvista di radio VHF, e per questo motivo a bordo devono anche essere presenti due documenti specifici. Da una parte, la Licenza RTF, ovvero la Licenza di Esercizio Radioelettrico, la quale riguarda l’apparato. Tale documento, infatti, attesta l’idoneità dell’apparecchio ai fini delle comunicazioni di sicurezza. Si tratta di una licenza che si può ottenere facilmente, facendo apposita richiesta all’ispettorato Territoriale Regionale di Competenza del Ministero delle Comunicazioni, e che non ha una data di scadenza.

L’altro documento necessario relativo alla radio VHF riguarda invece l’operatore: a bordo di ogni barca che naviga oltre le 6 miglia deve esserci infatti una persona dotata di Certificato RTF, ovvero di Certificato Limitato di Radiotelefonista, valido per tutte le stazioni di potenza inferiori ai 60 W su unità da diporto la cui stazza non supera le 150 tonnellate. Questa licenza, va detto, si ottiene su richiesta, senza effettuare un esame, contattando l’ispettore Territoriale Regionale di Competenza del Ministero delle Comunicazioni. Anche qui, non c’è alcun rinnovo previsto.

In realtà, la presenza dell’impianto VHF presuppone anche un altro documento, ovvero la copia della dichiarazione dell’assunzione di responsabilità del VHF, oppure, eventualmente, la copia del contratto per l’impiego del VHF per la corrispondenza pubblica.

Bene: ora sai quali sono i documenti obbligatori da tenere a bordo per navigare senza problemi, senza seccature e senza multe con la tua barca – ai quali ovviamente devi affiancare, dove richiesta, la tua patente nautica.

I documenti per la navigazione in acque internazionali

Di fatto, per navigare all’infuori delle acque territoriali, i documenti richiesti sono gli stessi che abbiamo visto sopra. Ci sono però alcune attenzioni in più da prendere, così da essere certi di non avere seccature di nessun tipo.
Per prima cosa, è bene partire non – o non solo – con le copie dei documenti obbligatori, quanto con gli originali, in quanto le copie, per quanto autenticate, non vengono riconosciute come tali. Nel caso in cui una delle nostre mete sia un Paese non membro dell’Unione Europea, prima di partire è d’obbligo fare una capatina all’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima e lì richiedere il modulo apposito, nel quale vanno inseriti i dati relativi alla barca, al conducente e ai passeggeri, nonché il porto di partenza e quello di destinazione. Una volta volta compilato in tutte le sue parti, il documento viene timbrato dall’Ufficio di Polizia, così da eliminare gli ostacoli alla navigazione in acque internazionali.

Non è tutto qui: non è infatti possibile riassumere in questo paragrafo tutte le leggi dei Paesi extra Ue, le quali cambiano di caso in caso. Molto meglio, prima di partire verso questi Paesi, fare una telefonata presso il relativo Consolato italiano, in modo da avere delle informazioni precise e aggiornate circa le norme da rispettare. Si avranno così tutti i consigli utili relativi alla documentazione, all’ingresso e al transito nelle acque territoriali del Paese in questione.

Hai controllato di avere tutti i documenti necessari? Buon viaggio!

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Scritto da
Nicola Andreatta
Nicola Andreatta
Copywriter dal 2014, trentino dal 1987. La passione per la nautica è nata sulla prua di una piccola barca a vela sfrecciante nel lago di Caldonazzo: da allora è continuata a crescere, insieme alla sempre presente voglia di imparare - e condividere - qualcosa di nuovo su questo affascinante mondo.
  1. Salve articolo interessatissimo due domande avendo un 40 cv e volendo mettere un’ausiliare non devo suoerare la porenza del 20% cioe max 8 cv ? E kw ? Potrei mettere un selva 9,9 piranha cosa devo vedere ? E la seconda domanda se siamo tre soci l’assicurazione rc deve essere estesa a piu guidatori ? O ne basta uno ? Se volessi andare per mare con mia moglie posso fsr guidare la barca stando tranwuillo di essere assicurato ? Grazie spero di essere stato chiaro cordialita’ a tutti

    • Buongiorno Luca, proviamo a dare risposta a tutte le tue domande.
      – In base dall’art. 58 del Decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008, si definisce un motore ausiliario quando è installato fuori-bordo e ha una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale, Deve inoltre essere munito di certificato d’uso, e deve essere impiegato in caso di avaria del motore principale (in ogni caso non concorre a stabilire l’obbligo della patente nautica.) Insomma, per parlare di ausiliario il tetto del 20% è la soglia fondamentale;
      -per quanto riguarda la questione assicurazione, ti rimandiamo qui: https://www.hinelson.com/blog/assicurazione-barca-2019-una-guida/; in generale, il sottoscrittore della polizza può essere uno, ma al momento della sottoscrizione è necessario avvisare l’assicuratore della proprietà condivisa.
      -come nel modello automobilistico, la barca può essere condotta da più persone, a prescindere dal titolare dell’assicurazione

      • Grazie per la risposta ora e tutto piu chiaro una cosa che non capisco e che se ho un motore ausiliare che spero di non usare mai accoppiato con il principale ho l’oblico di due assicurazioni o uso uno o l’altro potrebbero accorpare il tutto insieme forse un assicuratore potrebbe fare uno sconto o magari far pagare una sola quota per ambedue e un mio punto di vista magari sbagliato ma che non condivido grazie sempre molto gentili e con l’occasione auguro buon fine anno e inizio 2024 .

  2. mi sto costruendo un piccolo catamarano ( 3mt )a cui vado ad installare un motore elettrico da 62 lbs con certificato di potenza.
    Vorrei sapere che documenti e quali dotazione devo avere se navigo entro le 3 miglia?
    Grazie

    • Buongiorno Vincenzo,

      per quanto riguarda le dotazioni minime di sicurezza ti rimandiamo alla nostra guida dedicata: entro le 3 miglia si parla di giubbotto di salvataggio, salvagente anulare, boetta fumogena, fuochi a mano, luci di via, segnale sonoro, attrezzo di esaurimento ed estintore.

      Per quanto riguarda i documenti, sarebbe probabilmente meglio avere un’autocertificazione, trattandosi di una barca non marchiata CE. Per gli altri documenti ti rimandiamo alla lettura dell’articolo qui sopra!

      • Salve cosa sarebbe l’attrezzo di eusarimento forse la troba alimentata dalla bomboletta lo chiedo perche ho una barca e sto nei 3 miglia il segnale sonoro sarebbe il clacson alimentato dalla batteria credo?sono con un selva 40cv xrs grazie sempre molto gentili

  3. Grazie ,
    per la Vostra serietà e professionalità.
    Il mio catamarano sarà equipaggiato da un motore elettrico da 62lbs.
    Auguro a tutti Buon Anno

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