Decreto Correttivo al Codice della Nautica 2019: cerchiamo di capirci qualcosa

«È un’occasione troppo importante e, nonostante il poco tempo disponibile, il Governo non può mancarla. Per questo, appena insediato, ho incontrato il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, e ho scritto al premier, Giuseppe Conte. È stato fatto un grande lavoro con gli uffici tecnici e siamo soddisfatti di ogni sforzo in atto per portarlo a compimento». Erano queste le parole di Saverio Cecchi, il Presidente di UCINA Confindustria Nautica, all’inizio di luglio 2019, quando il Consiglio dei Ministri aveva messo in calendario l’esame del testo preliminare del Decreto correttivo al Codice della Nautica. Tanti, come vedremo poi, i buoni motivi per spingere sull’acceleratore per questo decreto, dalla soluzione per i famosi problemi legati alla patente nautica per i motori fuoribordo da 40 cavalli fino alle semplificazioni per le unità da diporto commerciali.

Iniziava in quei giorni il percorso del testo preliminare che, dopo essere passato per le Commissioni Parlamentari, doveva arrivare a Palazzo Chigi per venire approvato in modo definitivo. I tempi erano per l’appunto stretti: si dà infatti il caso che il decreto correttivo in questione è previsto dalla stessa legge che ha dato vita al Dlgs 229/2017 (ovvero al decreto di revisione al Codice della Nautica pubblicato in Gazzetta nel gennaio del 2018). Ma non senza scadenze: la legge delega, infatti, prevede l’attuazione di eventuali modifiche entro 18 mesi dall’entrata in vigore della riforma stessa. Ed ecco l’inghippo: l’entrata in vigore della riforma è datata 13 febbraio 2018, e quindi i 18 mesi di finestra per il decreto correttivo sono scaduti il 13 agosto 2019, poche settimane fa.

A poco, quindi, sono valse le spinte di Ucina, e in generale del mondo nautico: il parere sul decreto correttivo al Codice della nautica, dai primi giorni di agosto, è slittato in settembre, con l’associazione a sottolineare che «la corsa contro il tempo per rispettare i termini per la sua adozione sostenuta da Ucina Confindustria Nautica in tutti i modi possibili, anche coinvolgendo Palazzo Chigi, al momento si è rivelata vana». La speranza di Ucina, espressa già il 1° agosto, nel momento in cui lo slittamento del correttivo era già deciso, è quella di veder adottare il testo prima del Salone Nautico, in programma come è noto tra il 19 e il 14 settembre 2019. Ma si era agli inizi di agosto, appena prima della crisi di governo che ha ‘movimentato’ le ultime settimane.

Sul futuro del decreto correttivo al Codice della Nautica, di fatto, non c’è certezza, men che meno dopo i fatti di agosto. Ma in cosa consiste, nel concreto, questo testo? Quali sono le volontà di Ucina? E cosa cambia (o meglio, cosa potrebbe cambiare) per il semplice diportista? In questo articolo cercheremo di fare un po’ di luce sul decreto correttivo al Codice della Nautica, andando oltre gli striminziti comunicati stampa che abbiamo letto negli ultimi mesi.

Un passo indietro: il decreto di revisione del Codice della Nautica

Per capire il decreto correttivo al Codice della Nautica è ovviamente necessario rifarsi al Decreto precedente che questa norma vuole correggere, ovvero il Decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, il quale a sua volta revisiona e integra il Codice della nautica (Dlgs n. 171/2005, n. 171). Come anticipato, l’entrata in vigore della riforma è datata 13 febbraio 2018: l’obiettivo era quello di semplificare e ammodernare almeno in parte la struttura burocratica del mondo nautico. Sono tante le modifiche che questa revisione ha apportato, cambiando qui e lì in modo concreto quanto legiferato nel 2005 con il Nuovo Codice della Nautica.

A questo decreto di revisione sono infatti da ricondurre le novità relative alla patente nautica, la semplificazione delle procedure di iscrizione, l’istituzione delle navi storiche, il diritto al rifugio dei marina nonché le fasce orarie di transito gratuito dei marina, e la nascita del mediatore da diporto, ovvero di un titolo professionale marittimo specifico per la nautica minore prima del tutto sconosciuto. E ancora, con questo decreto di revisione è stato cancellato il limite di 1.000 tonnellate per l’iscrizione nel Registro internazionale dei grandi Yacht, ed è stata introdotto a livello legislativo il Passenger yacht code, per le imbarcazioni che trasportano meno di 36 passeggeri ma più di 12.

Questo, di fatto, è il panorama con cui si trova a confrontarsi il decreto correttivo al Codice della Nautica: un Codice relativamente recente ammodernato in base alle normative già presenti in molto Paesi europei, volto a rendere più competitivi i cantieri italiani. Alcune cose, però, sono da modificare e da specificare: da qui, per l’appunto, la scottante necessità di un correttivo. Ma qualo sono, nello specifico, le domande avanzate da Ucina?

Le richieste marchiate Ucina

L’Ucina, come recita il suo portale, è «l‘Associazione senza fini di lucro che dal 1960 rappresenta le industrie e le imprese della nautica da diporto, opera per lo sviluppo del settore nautico, promuove la cultura del mare e lo sviluppo del turismo nautico in Italia». Dietro alle pressioni in direzione del governo per formulare decreto correttivo al Codice della Nautica c’è proprio lei, per sviluppare ulteriormente il settore della nautica da diporto in Italia. In questo senso, l’Ucina ha raccolto tutte le istanze avanzate dalle imprese del settore nautico, al fine di completare la svolta iniziata nel 2017 con la riforma del Codice Nautico. Ma quali sono, nello specifico, le richieste avanzate da Ucina al Ministro Toninelli e in generale al governo italiano?

In primo luogo, per ovvie ragioni, il decreto correttivo al Codice della Nautica dovrebbe andare a risolvere la spinosa questione della guida senza patente nautica dei motori a due tempi a iniezione diretta da 40 cavalli, la quale quale come è noto ha generato diversi problemi, e che fino a oggi – meglio, fino al 2020 – è stata risolta a suon di proroghe.
Altra richiesta avanzata dall’Ucina sarebbe quella di una semplificazione concreta delle prescrizioni relative alle dotazioni di sicurezza da avere a bordo, in particolar modo per le imbarcazioni con dispositivi di geolocalizzazione. E ancora, da questo decreto correttivo l’Ucina si aspetta una netta distinzione a livello legislativo tra la figura di istruttore professionale di vela e quella delle persone che si occupano di altre attività sportive dilettantistiche. Sempre in ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi, l’Ucina ha richiesto una revisione degli adempimenti obbligatori per le unità da diporto commerciale. Infine, l’associazione richiede il riconoscimento delle dry storage (aree di ricovero a secco) come strutture della nautica da diporto.

Modifiche Codice della Nautica

Queste, quindi, sono le richieste e le premesse per il decreto correttivo al Codice della Nautica che doveva essere emanato entro il 13 agosto e che, invece, è stato rimandato nel tempo. Ma cosa dice, per ora, la bozza del decreto? Si parla in tutto di 31 articoli: vediamo di seguito i temi principali trattati.

Cosa contiene la bozza del decreto correttivo al Codice della Nautica

Iscrizione all’archivio telematico centrale delle unità da diporto: molte delle novità presenti nel decreto correttivo al Codice della Nautica, di fatto, non sono particolarmente interessanti per i normali diportisti, e per questo non vi dedicheremo particolare attenzione. Per fare un esempio, andando a modificare parte dell’articolo 19 del Codice nautico, viene cambiata in parte la modalità di immatricolazione all’ATCN da parte del costruttore. Per chi se lo fosse dimenticato, l’ATCN è l’archivio telematico che, insieme alle strutture STED (Sportello telematico del diportista) e UCON (Ufficio di Conservatoria centrale delle Unità da diporto), costituisce il SISTE, ovvero il Sistema telematico Centrale della nautica da diporto. Ebbene, con il decreto correttivo al Codice della Nautica si aprirebbe per i cantieri che volessero immatricolare un’unità da diporto l’obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex DPR dicembre 2000, n. 445, comprensiva di sottoscrizione autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato (laddove precedentemente si indicava solo il titolo di proprietà).

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Commercio al dettaglio sulle unità da diporto: nella bozza del decreto correttivo al Codice della Nautica si usa la terminologia ‘unità da diporto utilizzata a fini commerciali’ anche per tutte quelle imbarcazioni che prevedono la somministrazione di cibo e di bevande, nonché altre attività di commercio al dettaglio. Questo significa che tutte le imbarcazioni al di sotto dei 24 metri di lunghezza potranno ospitare sia attività di commercio al dettaglio come di somministrazione di alimenti e di bevande, aprendo così la strada a negozietti, chioschi, spacci e via dicendo. Di fatto, quindi, si apre una nuova categoria per le unità da diporto, che si somma a quelle, per esempio, come ‘unità oggetto di contratti di noleggio o di locazione’ e ‘unità per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto’.

Documenti necessari per le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche: l’articolo 15-ter del Codice della Nautica parla della categoria delle ‘navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche’, le quali a oggi devono presentare la “licenza di navigazione di cui all’articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale”. Con il decreto correttivo questo cambierà, in quanto sarà sufficiente presentare una licenza apposita, purché “redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. Questa modifica si muove ovviamente verso un’ulteriore semplificazione amministrativa, delegando a quanto pare la disciplina specifica al regolamento di attuazione.

Droni, una nuova categoria: nei precedenti provvedimenti sono stati introdotte nuove categorie, come per esempio le “navi da diporto minori storiche” e le “navi da diporto minori”. Con il decreto correttivo al Codice della Nautica si dovrebbe fare un ulteriore passo, con l’introduzione della nuova categoria del ‘Droni’, indicando con questo termine tutte le unità da diporto senza pilota a bordo, pilotate quindi da remoto. Di fatto, creando una categoria ad hoc, si certifica la qualifica di unità da diporto anche ai droni.

Rinnovo licenza di navigazione: si torna allo STED con questa nuova modifica, la quale – aggiungendo la locuzione“sostituisce la licenza di navigazione” al comma 2 dell’articolo 24 del Codice – specifica che la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti per il rinnovo della licenza di navigazione rilasciata dallo STED può di fatto andare a sostituire la licenza di navigazione stessa. La validità della ricevuta va però intessa per un massimo di 20 giorni, ovvero per un periodo di tempo sufficiente affinché vengano terminate le pratiche per il rilascio della licenza.

novità codice nautico

Regolamentazione moto d’acqua e natanti: il decreto correttivo intende andare a regolamentare nello stesso modo e insieme le modo d’acqua e i natanti da diporto, accomunandoli per quanto riguarda l’esclusione dall’obbligo di iscrizione all’ATCN, dall’obbligo di licenza di navigazione, nonché dal certificato di sicurezza. Questo non esclude la possibilità, per i natanti, di essere iscritti all’Archivio telematico, assumendo in questo caso il regime giuridico assegnato alle imbarcazioni da diporto, con tutto quello che ne consegue. Si precisa inoltre che le moto d’acqua non potranno in alcun caso navigare oltre un miglio di distanza dalla costa, senza dimenticare l’obbligo di patente nautica.

Istruttore professionale di vela: accogliendo le richieste dell’Ucina, la parte del Codice relativa all’istruttore di vela viene rivista nella sua completezza, con un raddoppio dei commi. L’obiettivo è quello di regolamentare in modo più specifico l’istruttore professionale di vela, per arrivare all’introduzione di un elenco nazionale degli istruttori di vela.

Conclusioni

Ora non ci resta che aspettare l’effettiva presa in esame del decreto correttivo. Visto come sono andate le cose in agosto, può essere utile rimarcare il fatto che il 30 luglio, vista l’impossibilità di passare direttamente alla conferma, si è provveduto a fare approvare in Senato un disegno di legge volto a prorogare nel tempo il termine utile per adottare dei decreti legislativi integrativi e correttivi del Decreto di revisione del Codice della Nautica, così da passare dagli originali 18 mesi massimi a 30 mesi. La data di scadenza ultima, dunque, sarebbe spostata non più al 13 agosto 2019, ma al 13 agosto 2020, lasciando così spazio al legislatore. A quanto ci risulta, però, il DDL non è approdato alla Camera, perlomeno non prima della pausa di Ferragosto: a una prima analisi superficiale, quindi, non resterebbe ulteriore tempo per esaminare il correttivo qui presentato, perlomeno non senza dover emanare una legge delega apposita (allungando ulteriormente le tempistiche).

 

Aggiornamento 2021

Decreto Correttivo al Codice della Nautica 2019 2020

Il Decreto Correttivo del Nuovo Codice della Nautica è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 22 dicembre 2020, con il decreto legislativo 12 novembre 2020, n.160.  Come anticipato, si tratta di interventi su 31 articoli differenti del Codice, con interventi atti a dare maggiore completezza e una più marcata sistematicità. Tra le più importanti novità introdotte nel concreto dal codice ricordiamo:

  • Buone notizie per i cantieri costruttori, che in caso di difficoltà nel concludere la vendita, possono immatricolare a proprio nome l’imbarcazione, per dare vita quindi a un mercato a chilometri zero , così come esiste da anni nel mondo delle automobili;
  • Il decreto dà la possibilità di accedere anche da sportello telematico alla licenza di navigazione provvisoria, in modo da ridurre i tempi necessari per la navigabilità di un’unità, cosa che aveva permesso alle bandiere straniere di fare concorrenza se non sleale, perlomeno difficile da battere;
  • Sono state introdotte nuove sanzioni per chi conduce abusivamente delle attività proprie di una scuola nautica;
  • Con il decreto si apre la possibilità di introdurre l’obbligo di un’anzianità di almeno 3 anni di patente nautica per il comando di un’unità di diporto in attività di noleggio occasionale;
  • Diventa possibile disciplinare la navigazione dei droni, da usare per esempio per l’assistenza, per il monitoraggio delle boe o per attività commerciale;

 

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Scritto da
Nicola Andreatta
Nicola Andreatta
Copywriter dal 2014, trentino dal 1987. La passione per la nautica è nata sulla prua di una piccola barca a vela sfrecciante nel lago di Caldonazzo: da allora è continuata a crescere, insieme alla sempre presente voglia di imparare - e condividere - qualcosa di nuovo su questo affascinante mondo.

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