Legislazione nautica: le norme più importanti per le barche da diporto

Con questa guida sulla normativa della nautica da diporto ci proponiamo di presentati una sintesi della legislazione nautica italiana. O meglio, un utile quadro di riferimento delle leggi che regolano la navigazione diportistica nel nostro Paese, per capire cioè quali sono i testi fondamentali da tenere in considerazione e dove andare a sbattere la testa nel momento in cui si ha qualche dubbio. Va infatti subito chiarita una cosa riguardante la legislazione nautica in Italia: non esiste un unico testo di riferimento. Certo, il Codice della nautica da diporto è il testo essenziale e fondamentale, ma a questo vanno sommati anche il relativo Regolamento di Attuazione, la Direttiva 2013/53/UE, per non parlare delle normative internazionali, come il COLREG 1972, o delle disposizioni degli enti locali. Facciamo un esempio: ci si potrebbe aspettare di trovare nel Codice della nautica una norma che regola la distanza minima dalla costa, riferimento che lì invece non si trova affatto, e che obbliga il diportista a dover cercare altrove. E ancora, può stupire trovare molto spesso nel codice della Nautica dei riferimenti al Codice della navigazione, ovvero alla legge nautica così come promulgata, si pensi un po’, da Vittorio Emanuele III. Vediamo, quindi, un quadro sintetico della legislazione nautica italiana, senza fermarci al solo Codice principale.

Codice della nautica da diporto: le norme più importanti per la legislazione nautica

Una dissertazione sulla legislazione nautica italiana non può che partire dal Codice della nautica da diporto, ovvero dalla legge base del diporto, così come impostato attualmente prima dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e poi dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5, inteso come strumento di attuazione della Direttiva 2013/53 dell’Unione Europea (su cui torneremo dopo). Cercare di capire l’evoluzione del Codice della nautica italiano non è cosa facile, ma va detto che la sua storia coincide di fatto con quella della legislazione nautica del Paese. Prima c’era il Codice della navigazione italiano, promulgato nel 1942 da Vittorio Emanuele III; il quadro restò sostanzialmente immutato fino alla data dell’emanazione della legge n.50 nel 1971, non a caso indicata come “Piccolo Codice della Nautica da Diporto”. Quel corpus di regole viene più volte modificato, per essere messo definitivamente in pensione nel 2005, con l’arrivo per l’appunto del Codice della nautica da diporto del 2005. Quest’ultimo, a sua volta, è stato ripreso e aggiornato dal decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n, 146, dal già citato decreto del 2016 e poi dal decreto legislativo 2 novembre 2017, che dà luogo a quello che è stato chiamato impropriamente “Nuovo codice della nautica”: in realtà si tratta solamente di qualche modifica al testo precedente, con l’introduzione per esempio del registro telematico, del mediatore del diporto e via dicendo.

Possiamo passare ora alla parte più pratica di questa guida alla legislazione nautica italiana, dando un’occhiata a una selezione delle regole più importanti – e interessanti – per il diportista all’interno del Codice della nautica da diporto.

Articolo 3, Unità da diporto

Il primo articolo che vale sicuramente la pena presentare in questa guida alla legislazione nautica è il terzo, in cui si definiscono le varie unità da diporto, ovvero “ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto”. Tra le definizioni più importanti che si trovano in questo articolo ci sono quella di “imbarcazione da diporto”, ovvero “ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666”; la quale differisce dal natante da diporto, ovvero “ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari a inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera e), con esclusione delle moto d’acqua”. Moto d’acqua che, per completezza, vengono definite nel punto seguente, specificandole come “ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria dì propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno”.

Articolo 15, Iscrizione

In questo articolo si sottolinea l’obbligo, per le imbarcazioni da diporto, di essere iscritte all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN). Negli articolo 15-bis e ter vengono poi approfonditi i casi particolari delle iscrizioni delle navi da diporto e delle navi destinate al noleggio per finalità turistiche, mentre all’articolo 19 viene approfondita l’iscrizione delle Imbarcazioni da diporto, da farsi mediante lo Sportello telematico del diportista (STED).

Articolo 22, Documenti di navigazione e tipi di navigazione

All’articolo 22 del Codice della nautica si affrontano i documenti da presentare all’atto dell’iscrizione di cui sopra, ovvero licenza di navigazione e certificato di sicurezza. Ma non è tutto qui, in quanto sempre in questo articolo si trovano altre disposizioni essenziali per la legislazione nautica italiana, relative ai limiti di navigazione, per le imbarcazioni con o senza marcatura CE (nel caso delle imbarcazioni CE per esempio, non si ha alcun limite per la categoria di progettazione A).ù

Legislazione nautica, dal Codice della Nautica da diporto in poi

Articolo 25, Bandiera Nazionale e numeri di individuazione dell’unità

Qui si definisce l’obbligo, per tutte le imbarcazioni iscritte all’ATCN, di esporre la bandiera nazionale, nonché quello di possedere un “un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici”, fatta eccezione per le unità immatricolate prima dell’entrata in vigore del regolamento, le quali possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati.

Articolo 27, Natanti da diporto e moto d’acqua

L’articolo 27 è il riferimento essenziale per i proprietari di natanti, ovvero di unità al di sotto dei 10 metri. Qui si mette nero su bianco che queste unità non sono obbligate a iscriversi all’ATCN, sottolineando però che su richiesta è comunque possibile richiedere la registrazione, così da assumere di conseguenza il regime giuridico di imbarcazione da diporto. Nello stesso articolo vengono definiti i limiti di navigazione per i natanti con o senza marcatura CE, nonché gli obblighi degli utilizzatori di natanti da diporto a fini commerciali. È quindi possibile guardare all’articolo 27 come a un ristretto Codice della nautica riservato ai soli natanti, dopo che negli articoli precedenti l’attenzione era andata soprattutto alle imbarcazioni.

Articolo 28, Potenza dei motori

Molto semplicemente, questo articolo definisce la potenza del motore (ovvero la potenza massima di esercizio) e sottolinea l’obbligo di possedere la dichiarazione di potenza rilasciata dal produttore, da mantenere insieme agli altri documenti di bordo.

Articolo 29, Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza

L’articolo 29 è un passaggio particolarmente ricco del Codice, e non a caso viene citato molto spesso quando si parla della legislazione nautica italiana. Qui si pronuncia l’obbligo, per tutte le imbarcazioni da diporto che navigano oltre le 6 miglia dalla costa, di avere a bordo almeno un apparato VHF, fisso oppure portatile; negli altri commi viene approfondita la questione relativa alla licenza di esercizio. Infine, nelle due righe del comma 11-ter, che chiude l’articolo, viene spiegato che “con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all’innovazione tecnologica”. Come vedremo dopo, difatti, le disposizioni in materia di dotazioni di sicurezza in barca vengono quindi normate altrove.

Articolo 34, Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto

Dopo alcuni articoli dedicati alle manifestazioni sportive e alla navigazione temporanea, il 34 si concentra sul numero massimo delle persone trasportabili: nel caso delle imbarcazioni, questo è definito nella documentazione tecnica; lo stesso vale per i natanti con marcatura CE, mentre per i natanti non CE e non omologate si fa riferimento al Regolamento per la nautica da diporto, ovvero al Regolamento di attuazione (che vedremo tra poco).

Da non perdere:   La cambusa di ieri e di oggi.

Articolo 39, Patente nautica

Passaggio fondamentale per la legislazione nautica italiana è l’articolo 39, dedicato alla patente nautica. Qui si definisce quindi quando la patente nautica è obbligatoria, nonché in quali casi – e a partire da quale età – è possibile condurre una barca senza patente. Vengono inoltre qui definite le categorie A, B, C e D.

Articolo 41, Assicurazione obbligatoria

L’articolo 40 del Codice della Nautica si concentra sulla Responsabilità Civile del proprietario e dell’utilizzatore dell’Unità da diporto, mentre il 41 cita le varie disposizioni terze per quanto riguarda l’obbligo di assicurare la barca.

Articolo 49-Bis, Noleggio occasionale

Dall’articolo 42 in poi, per diversi articoli, il testo fondamentale della legislazione nautica italiana si sofferma sulla locazione e sul noleggio. L’articolo 49-bis, in particolare, si sofferma sulla normativa riguardante il noleggio occasionale delle imbarcazioni da diporto, inteso come attività che non costituisce uso commerciale dell’unità. Nell’articolo 49-ter viene poi introdotta la figura del Mediatore del diporto.

Articolo 53, Violazioni commesse con unità da diporto

L’articolo 53, che apre il titolo V, relativo alle Norme Sanzionatorie, presenta le sanzioni per le violazioni commesse su un’unità da diporto. Al comma 6 si legge per esempio che “chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d’acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge di lividi, nei corridoi destinati al lancio all’atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2.066 euro”.

Articolo 53-Bis, Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcol

In questo articolo viene definito il divieto di ritenere il comando di un’unità da diporto in stato di ebrezza, per poi elencare le sanzioni previste per i vari “livelli” di ebrezza. Nell’articolo successivo, ovvero il 53-ter, si parla della conduzione in stato di ebrezza per i minori di 21 anni e per coloro che conducono un’unità a fine commerciali; nel 3-ter si elencano infine le sanzioni per chi conduce un’unità da diporto “in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Il Regolamento per la nautica da diporto

Per capire la legislazione nautica italiana è necessario digerire il fatto che il Codice della Nautica non può essere considerato disgiuntamente dal relativo Regolamento di attuazione, così come espresso dal Decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Ecco quali sono i temi toccati da questo corpus di regole:

  • Titolo I, Procedure amministrative inerenti alle unità da diporto: si affrontano qui temi come la costruzione e l’iscrizione delle unità, la cancellazione dai registri, il rinnovo della licenza di navigazione, la potenza dei motori e l’uso commerciale delle unità da diporto, solo per citarne alcuni.
  • Titolo II, Disciplina delle Patenti Nautiche: trova qui completamento la legislazione relativa alla patente nautica, con definizione di categorie, di esami, di esercitazioni, di requisiti, sospensioni e via dicendo.
  • Titolo III, Sicurezza della navigazione da diporto: qui si trovano i riferimenti fondamentali per la sicurezza a bordo di imbarcazioni e natanti, dal certificato di sicurezza alle dotazioni di sicurezza, fino ai mezzi di salvataggio, così come indicati nell’allegato V del Regolamento.
  • Titolo IV, Disposizioni complementari e finali: infine, il Regolamento si chiude sulle disposizioni abrogative e finali.


Normativa della nautica da diporto: la Direttiva 2013/53/UE

Abbiamo visto che il Codice della Nautica da diporto è stato modificato e aggiornato nel 2016 su attuazione della Direttiva 2013/53 dell’Unione Europea, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua, che è andata ad abrogare la precedente direttiva 94/25/CE. Nell’articolo 1 si legge che la “direttiva stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell’Unione”. Leggere questa direttiva dal punto di vista della legislazione italiana può però creare un po’ di confusione, sapendo per esempio che i legislatori europei definiscono come “imbarcazione da diporto” qualsiasi unità, escluse le moto d’acqua, “destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione”.

Codice della nautica da diporto e leggi per la navigazione in Italia

Legislazione nautica: la normativa tecnica internazionale

La legislazione nautica di riferimento per i diportisti italiani non si esaurisce con le sole normative emesse dai nostri legislatori. Ecco alcuni esempi:

Il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare

Il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, ovvero il COLREG, è una convenzione definita a Londra nel 1972, che ancora oggi è fondamentale per regolare tantissimi aspetti della navigazione. Qui sono esposte le regole di governo e di manovra nelle diverse condizioni di visibilità, definendo quindi limiti di velocità, precedenze, responsabilità, nonché altri dettagli tecnici, a partire per esempio dal regolamento relativo alle luci di via o ai segnali sonori.

Il Codice europeo delle vie di navigazione interna

In una guida completa alla legislazione nautica non può essere trascurato il CEVNI, che contiene le principali norme europee per quanto concerne la navigazione nelle acque interne, e quindi in canali, fiumi o altri specchi d’acqua interni.

Precisazioni finali sulla legislazione nautica in Italia

Abbiamo visto quelle che sono le principali e fondamentali fonti di riferimento per la legislazione nautica per la navigazione da diporto nel nostro Paese. È però bene tenere presente che non tutte le regole che è necessario conoscere per navigare in sicurezza e senza incorrere in sanzioni sono contenute nei testi citati finora. Pensiamo, per esempio, alle ordinanze locali, a partire da quelle delle Capitanerie di Porto, le quali possono essere tantissime, improvvise e temporanee. Per fare un esempio, il 18 gennaio la Capitaneria di Porto di Trieste ha emesso un’ordinanza relativa all’Intervento di drenaggio dei canali del Villaggio del Pescatore, mentre quella di Napoli, il 19 gennaio, ne ha emesso una per il Ripristino delle scogliere del lungomare, con disposizioni straordinarie per per quanto riguarda velocità, distanza minima di navigazione e via dicendo. E ancora, vale la pena ricordare che la distanza minima dalla costa non viene regolamentata dal Codice della Nautica, quando invece dalle diverse Capitanerie, che impostano di volta in volta i limiti ritenuti più consoni.

Ecco, siamo giunti al termine di questa guida per orientarsi meglio nella sterminata e frammentata legislazione nautica: speriamo di esserti stati d’aiuto!

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Scritto da
Nicola Andreatta
Nicola Andreatta
Copywriter dal 2014, trentino dal 1987. La passione per la nautica è nata sulla prua di una piccola barca a vela sfrecciante nel lago di Caldonazzo: da allora è continuata a crescere, insieme alla sempre presente voglia di imparare - e condividere - qualcosa di nuovo su questo affascinante mondo.

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