“Gentili Soci, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove regole per i natanti da diporto e le moto d’acqua date in locazione e noleggio e i natanti utilizzati in appoggio alle immersioni subacquee.” Inizia così il comunicato stampa arrivato in ufficio pochi giorni or sono da Confindustria Nautica.
Questo decreto contiene i requisiti, le formalità e gli obblighi a cui ottemperare per:
- il noleggio dei natanti da diporto,
- per le moto d’acqua
- e per i natanti utilizzati in appoggio alle immersioni subacquee dai diving, dai circoli e dalle associazioni.
Si tratta di un pacchetto di provvedimenti che, annunciati dal ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini al Salone Nautico Internazionale di Genova, fa parte della riforma del Codice della Nautica da diporto.
Scopriamo insieme le novità generali
- Vengono semplificate le procedure amministrative con l’Autorità marittima o della navigazione interna: basta una semplice comunicazione per iniziare l’attività imprenditoriale. Tale comunicazione non deve più essere ripresentata annualmente, salvo il caso di variazioni all’elenco delle unità o di cessazione.
- Per la conduzione professionale delle unità adibite a noleggio e quelle in appoggio alle immersioni subacquee, sarà necessario essere maggiorenni e in possesso di patente nautica (cat. A).
- Ai non patentati che prendono in locazione un natante “esente”, devono essere fornite istruzioni essenziali per la navigazione, con indicazioni per immagini sul governo della barca, l’entrata e l’uscita dai porti, i limiti di velocità, le precedenze.
- Per la trasparenza, i contratti di locazione o di noleggio devono essere redatti per iscritto e conservati a bordo, salvo che per i piccoli natanti a remi, derive a vela e moto d’acqua, che possono essere locati da un’ora dopo l’alba a un’ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
Locazione di natanti da diporto e moto d’acqua
Obblighi per l’operatore:
- Consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
- Illustrare al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio.
Obblighi per il cliente:
- Utilizzare l’unità con la massima diligenza
- Assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti
- Divieto di cedere il natante in sublocazione o impiegarlo per lo sci nautico
Noleggio di natanti da diporto e moto d’acqua
Egualmente, l’operatore commerciale del noleggio è tenuto a mantenere l’unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti.
In linea con la riforma del Codice, anche per i natanti è ora possibile sottoscrivere un contratto con uno o più clienti noleggiatori, “per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne”.
Natanti utilizzati in appoggio alle immersioni subacquee da centri di immersione subacquea, circoli e associazioni
Gli operatori della subacquea devono tenere un registro vidimato sul quale riportano
- l’identificativo del natante impiegato in appoggio alle immersioni
- l’indicazione del conduttore, dell’istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacquee
- il piano di immersione
- il numero dei partecipanti.
“Si tratta di un altro tassello attuativo della riforma del Codice della nautica per snellire e ammodernare il nostro settore, obiettivo al quale continuiamo a lavorare senza sosta in collaborazione con il MIMS”, commenta il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi.
“Fra le tante novità ottenute, considero l’introduzione delle istruzioni minime di navigazione per i non patentati una grande iniziativa culturale e a favore della sicurezza e ho invitato i nostri Soci a diffonderle anche quando vendono le unità più piccole”.
buon giorno, ma il decreto è superiore e scavalca i regolamenti emanati dalle capitanerie con ordinanze dei vari compartimenti?
Ciao Isacco,
ti consigliamo di controllare direttamente a questo link
https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione
Speriamo di essere stati d’aiuto Team HiNelson
Per la locazione di natanti non aventi la certificazione CE bisogna fare qualcosa per l idoneità alla locazione?
Ciao Luigi, ti consigliamo per questioni così tecniche di controllare a questo link.
https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione
Grazie Team HiNelson
Buonasera, tenendo conto che il decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171 e s.m.i all’articolo 47 prevede che le unità da diporto (quindi navi, imbarcazioni e natanti) possono contrattualizzare il “noleggio” tra due soggetti (noleggiante e noleggiatore), oppure tra noleggiante e più “noleggiatori a cabina”, questo Decreto del 1º settembre 2021 del Mims, figlio dell’articolo 27 comma 9 del predetto Testo unico sul diporto, ne confonde la sua essenza. Infatti, nel caso del noleggio dei natanti, pare che, ad oggi, non siano indispensabili le “carabine” per essere noleggiati parzialmente. Delle due l’una, quale quindi? Norme scritte con chiarezza? Puó un Decreto Ministeriale modificare una Legge di rango superiore, quale è un Decreto Legislativo? Oppure deve sempre essere letto in via discendente è consequenziale dalla Legge da cui deriva?
Ciao Pakyto,
hai perfettamente ragione riguardo al fatto che spesso la legislazione sembri entrare in conflitto con se stessa.
Stando però alle ultimissime, sembra che molte controversie siano state risolte.
Puoi scoprire di più a questo link
https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione
Spero di esserti stato d’aiuto, Team HiNelson
Vorrei un chiarimento in merito. In Liguria La legge regionale 4 luglio 2007 n.25(B.U.R.L. 11 luglio 2007, n.13) disciplina il trasporto pubblico non di linea, in cui si trovano il servizio taxi, con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale, e il servizio di noleggio con conducente per le medesime categorie.
Per poter esercitare queste attività è richiesta l’iscrizione al ruolo dei conducenti, previo esame in Liguria da svolgersi presso la Camera di Commercio di Genova, e del C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale) nel caso nautico il titolo professionale minimo di Conduttore al traffico locale.
Mi sembra più verosimile del poter condurre natanti a noleggio (una barca di 10m può avere motorizzazioni sui 7/800hp) con una patente nautica anche limitata.
Buongiorno Paolo,
di certo il tuo spunto sul caso ligure risulta molto interessante. Si dovrebbe però capire con certezza se, in Liguria, il Certificato di Conduttore al traffico possa effettivamente sostituire già di per sé quanto richiesto a livello nazionale per offrire il servizio di noleggio della barca.
Il titolo professionale di conduttore al traffico è richiesto per sostenere l’esame per l’iscrizione al ruolo conducenti di natanti a noleggio in Regione Liguria. A livello nazionale non è richiesto nulla, a parte la patente nautica per condurre natanti a noleggio. Comunque nella mia zona(comprensorio di Portofino)nessuno ha questa iscrizione al ruolo conducenti e ci sono decine di natanti a noleggio, ovvero la legge regionale è ignorata. Mi chiedevo il perchè!
Salve… Ho locato un natante per l’intera stagione… Posso prestarlo a mio fratello per una giornata ?
Ciao Biagio, purtroppo non puoi prestare il natante a tuo fratello, perchè i contratti di locazione dei natanti prevedono che l’intestatario sia a bordo dell’imbarcazione. Dovresti fare aggiungere tuo fratello come co-locatario, in questo modo tuo fratello avrebbe la possibilità di utilizzare la barca. Speriamo di esserti stati utili!
Buongiorno, seguendo questo articolo del codice:
Art. 5.
Noleggio di natanti
1. Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell’operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.
Si può evincere che per condurre un natante a noleggio, serve solo la patente cat.A?
Cosa si intende per “esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa”?
Grazie mille
Ciao Tiberio, ti suggeriamo di fare riferimento al codice della navigazione, Se dovessi riscontrare eventuali incomprensioni di articoli del codice stesso, potrebbero essere chiariti dalla Capitaneria di Porto. A presto!
Ma per i natanti quindi imbarcazioni ad esempio di 5,90 mt con motore 40cv ci sono vincoli di orari normati da legge per il rientro ? O ad esempio l’imbarcazione può essere noleggiata anche nella fascia orata notturna ?
Ciao Simone, per quanto riguarda i natanti di 5,90 metri con motore da 40 CV, non esiste una normativa nazionale univoca che imponga vincoli di orario specifici per il rientro. Tuttavia, potrebbero esserci regolamenti locali o ordinanze della Capitaneria di Porto che impongono restrizioni sugli orari di navigazione, specialmente nelle ore notturne o in aree specifiche.
Per il noleggio, occorre verificare le normative locali applicabili, poiché alcune zone potrebbero imporre limitazioni per la navigazione notturna per motivi di sicurezza. Ti consiglio di consultare le autorità marittime locali per chiarimenti e informazioni precise.
Buonasera, ho un dubbio che mi assale da tempo. Opero con un natante, lo conduco io, devo fare comunque un contratto di noleggio o basta solo lo scontrino fiscale? Ripeto non lo noleggio a terzi, ci sono io a bordo. Grazie per la risposta