Ecco gli argomenti principali relativi a quali sono le dotazioni di bordo obbligatorie e sanzioni 2021 per unità di diporto
Prendere delle multe in barca non è affatto raro come si potrebbe pensare. E anzi, molto spesso si finisce per fare degli errori banali e grossolani i quali, però, possono portare a sanzioni esemplari e dunque salate. I motivi per cui i diportisti possono andare incontro a delle multe sono i più vari: nell’estate 2019, per esempio, l’Ansa ci ha ricordato che un catamarano francese si è visto affibbiare una multa da 459 euro per aver gettato l’ancora troppo vicino alla costa. Nel caso specifico, il diportista aveva deciso di sostare con la sua barca di 16 metri a qualche decina di metri dalla spiaggia di Arziglia, a Bordighera. E ancora, sempre l’Ansa ci dice un diportista francese è stato multato di 330 euro dalla guardia di finanza di Portoferraio per aver gettato l’ancora in una zona vietata, nella fattispecie all’interno della marina protetta dell’isola di Pianosa, a pochi metri dal litorale, dalle parti di Cala Giovanna. A beccare il diportista, nello specifico, sarebbero state le telecamere di videosorveglianza del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. O ancora, pensiamo alle multe per le tante barche che si avvicinano eccessivamente alle spiagge; nel 2020 un piccolo semicabinato di 6 metri, a Geta, è stato per esempio sanzionato con 229 euro di multa proprio per questo motivo.
E questi, ovviamente, sono solamente alcuni dei casi che sono balzati alle cronache: tutti i giorni i diportisti si trovano a che fare con sanzioni grandi e piccole. Proprio per questo motivo oggi abbiamo deciso di compilare questa esaustiva guida per le multe alle barche nel 2021, riportando dapprima una lista delle cose a cui fare attenzione prima di mettersi in mare, e dunque l’importo aggiornato delle sanzioni, così come espresse nel Nuovo Codice della Nautica a partire dal 2018.
Come è noto, “ignorantia legis non excusat”, ovvero “la Legge non scusa gli ignoranti”: il primo e fondamentale modo per evitare le multe, dunque, è quello di conoscere le regole, così da poterle rispettare; l’aiutino in più ci viene dalla conoscenza delle salate sanzioni – le quali negli ultimi anni sono anche aumentata di un terzo – le quali ci spronano a essere particolarmente ligi nel seguire le normative.
Dotazioni di bordo obbligatorie: cosa controllare prima di partire per evitare sanzioni
Abbiamo già dedicato un articolo esauriente alle dotazioni di sicurezza obbligatorie aggiornate al 2021, ricordando come ci siano importanti differenze tra le 8 categorie in cui vengono divise le unità da diporto per quanto riguarda gli articoli nautici da tenere a bordo (Senza alcun limite, Entro le 50 miglia, Entro le 12 miglia, Entro le 6 miglia, Entro le 3 miglia, Entro 1 miglio, Entro 300 metri, Nei fiumi, torrenti e corsi d’acqua).
Con il decreto legislativo 12.11.2020 numero 160, il Correttivo del Codice della Nautica, (entrato in vigore a partire dal 22 dicembre del 2020) si temeva un importante cambiamento per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza. Nelle 31 correzioni presentate, però, non risulta nessun cambiamento in tal senso: sembra però certo che le dotazioni di bordo obbligatorie subiranno una modifica nei prossimi anni.
Non basta, però, individuare la propria categoria di riferimento, acquistare tutti i dispositivi di sicurezza necessari e dormire sugli allori per le stagioni successive. No, regolarmente, e prima di ogni crociera, è necessario dare un’occhiata alle dotazioni, così da controllarne lo stato e, soprattutto, di verificarne la vicinanza alla data di scadenza. Sì, perché in molti casi queste dotazioni vanno incontro a delle scadenze.
Si pensi per esempio alla zattera di salvataggio. Prima di tutto, è necessario avere a bordo la zattera di salvataggio adatta per il proprio tipo di navigazione, senza farsi trovare a navigare oltre le 12 miglia con una zattera di salvataggio costiera, evoluzione del vecchio Atollo. In secondo luogo, è necessario accertare la data di revisione della zattera, per non rischiare di partire con a bordo un mezzo di emergenza poco sicuro, inutilizzabile e, ovviamente, motivo di multa. Bisogna dunque ricordare che le zattere di salvataggio oltre le 12 miglia devono essere revisionate ogni due anni. E la revisione zattera di salvataggio non è sempre uguale, con l’alternarsi di revisione ordinaria e di revisione straordinaria. Per quanto riguarda le zattere costiere, obbligatorie per la navigazione entro le 12 miglia, è invece necessario effettuare la prima revisione a 3 anni dall’acquisto, e le successive a cadenza biennale.
Tra le dotazioni di sicurezza, a richiedere la nostra attenzione – o ancora meglio delle belle annotazioni su un calendario – non ci sono solamente le zattere di salvataggio. Ci sono infatti altri dispositivi obbligatori da tenere a bordo che hanno delle scadenze: qui non si tratta però più di revisioni, quanto invece di sostituzioni obbligatorie. I razzi, le boette fumogene e i fuochi a mano hanno per esempio 4 anni di validità; al termine di questo periodo devono essere correttamente smaltiti e sostituiti con dei modelli nuovi. Gli estintori, obbligatori per tutte le categorie, non hanno una data fissa per la revisione o per la sostituzione, ma vanno invece controllati regolarmente, per accertarsi che il manometro segnali uno stato di carica sufficiente. Va infatti sottolineato che gli estintori, con il passare del tempo, perdono parte della loro carica: nel momento in cui la lancetta scende al di sotto di un certo limite, l’estintore deve essere portato a ricaricare (partendo dal presupposto per cui un estintore con poca pressione non avrà la forza sufficiente per emettere la sostanza estinguente, e quindi per domare le fiamme). I giubbotti salvagente a bordo devono essere omologati, in perfetto stato, e in numero sufficiente per tutte le persone a bordo.
Non bisogna dimenticare, infine, di controllare la cassetta dei medicinali, e quindi la scadenza dei vari farmaci presenti: anche se la normativa prevede la presenza obbligatoria della cassetta del pronto soccorso per la sola navigazione oltre le 6 miglia, in barca non dovrebbero mai mancare disinfettante, bende, cerotti, cotone idrofilo, garze e analgesici.
Cosa controllare prima di partire per evitare sanzioni: i documenti
Non basta controllare le dotazioni di sicurezza: prima di partire, per evitare multe, è necessario dare un’occhiata anche a tutti i documenti da tenere a bordo, e soprattutto alle loro scadenze.
Bisogna partire, prima di tutto, dalla validità della patente nautica. Questa, infatti, ha una durata di 10 anni, al termine dei quali è necessario provvedere con il rinnovo – eccezione fatta per chi ha superato i 60 anni: in questo caso la validità della patente nautica è ridotta a 5 anni. Per rinnovare la patente nautica, come abbiamo visto altrove, è sufficiente presentare le necessarie marche da bollo, la vecchia patente, un documento di riconoscimento e un certificato medico rilasciato dall’ASL che attesti la sufficienza dei parametri relativa a vista e a udito. Con il decreto nel novembre 2020 che abbiamo citato sopra, va sottolineato, è stata introdotta la possibilità di effettuare le visite mediche per il rinnovo della patente direttamente nelle scuole patenti.
Se la patente nautica è sottoposta all’obbligo di revisione periodico, la licenza di navigazione va invece rivista e sostituita solamente nel caso in cui ci siano dei cambiamenti per quanto riguarda il numero o la sigla dell’ufficio di iscrizione, o quando si apportano delle modifiche concrete allo scafo o al motore.
Come per l’automobile, non va inoltre dimenticato che anche le barche devono avere un’assicurazione RC barca obbligatoria – la quale è tale anche per i fuoribordo di qualunque potenza. Prima di lasciare l’ormeggio, quindi, è importante controllare di avere a bordo l’attestato della polizza. Altro documento da tenere a bordo e da esibire prontamente su richiesta delle autorità è la Dichiarazione di Potenza – quello che con il Nuovo Codice Nautico ha sostituito il vecchio Certificato d’uso del motore.
È invece soggetto a scadenza il Certificato di Sicurezza, il quale ha lo scopo di dimostrare il rispetto delle norme tecnico-costruttive della barca, così come dettate dalle normative nazionali e internazionali. Questo importante documento, che attesta l’attitudine strutturale della barca a navigare in piena sicurezza, scade dopo 10 anni dal rilascio per tutte le unità da diporto marchiate CE e appartenenti alla categorie di progettazione C o D, e ha valenza decennale anche per le barche sprovviste di marchio abilitate per navigare entro le 6 miglia dalla costa. Diversamente, la scadenza del Certificato di Sicurezza cade a 8 anni dal rilascio per le barche non marcate CE che possono navigare senza limiti. Dopo questa prima scadenza, il rinnovo del Certificato di Sicurezza, per le barche di qualunque tipo – a prescindere dalla presenza del marchio CE – è fissato ogni 5 anni.
Come è noto, le imbarcazioni per la navigazione oltre le 6 miglia sono obbligate ad avere a bordo una radio per barca. Diventa quindi obbligatorio essere in possesso dei relativi certificati obbligatori, ovvero del Certificato Limitato RTF, il quale non prevede nessuna scadenza, e della Licenza RTF, la quale deve essere sostituita solo nel momento in cui si cambia l’apparato ricetrasmittente VHF (ovviamente tutto questo vale anche per chi utilizza la radio VHF per la navigazione entro le 6 miglia).
Le principali sanzioni per le unità da diporto aggiornate al 2021
In rete gira una vecchia tabella relativa alle multe per barca, tratta dal portale della Guardia costiera. Qui si legge che il diportista che non rispetta i limiti di navigazione dalla costa rischia dai 103 ai 516 euro di multa; che il mancato rispetto della distanza di sicurezza dalla boa sub può portare a una sanzione compresa tra i 207 e i 1.033 euro; che il mancato rispetto delle dotazioni minime di sicurezza e dei punti di salvataggio comporta una multa, di nuovo, tra i 207 e i 1.033 euro. E queste sono solamente alcune delle principali sanzioni per barche riportate in quella ‘famosa’ tabella. Il problema è che quelle sanzioni non sono aggiornate, e che fanno riferimento al mondo pre-2018, e quindi al vecchio Codice Nautico.
Con il Nuovo Codice Nautico, infatti, sono cambiate parecchie cose, anche e soprattutto per quanto riguarda le multe. In linea generale, le sanzioni sono aumentate di un terzo. Oltre a questa crescita generalizzata, è da segnalare un netto inasprimento per quanto riguarda delle singole multe, con la sospensione della patente nautica che viene estesa a nuovi casi.
Per avere una visione completa delle nuove multe per i diportisti non si può che leggere da cima a fondo il Nuovo Codice Nautico: qui, in questa sede, riporteremo alcune le sanzioni amministrative principali. All’articolo 37 comma 1 del decreto legislativo 3 novembre del 2017, che va a modificare l’articolo 53 del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2015, per esempio, si legge che «chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto». Proprio così: la sanzione amministrativa può arrivare fino a 11.017 euro, laddove fino a due anni fa la multa, in questi casi, era compresa tra i 2.066 e gli 8.263 euro.
E se il diportista venisse sorpreso a navigare con una patente scaduta? Ebbene, il lupo di mare che si scorda della validità della patente nautica rischia una sanzione tra i 276 e i 1.377 euro. E ancora, stando al Nuovo Codice Nautico, chi supera i limiti di velocità previsti negli specchi portuali nei lidi, nei corridoi e via dicendo, va incontro a una multa compresa tra i 414 e i 2.066 euro.
Tra i casi che prevedono la sospensione della patente sono inclusi, per un periodo che va da 1 mese a 3 mesi, il superamento dei limiti di velocità, lo sconfinamento entro i 100 metri dal segnale di posizionamento di un subacqueo e l’assenza dei mezzi di salvataggio previsti se l’unità di diporto è d’appoggio a immersioni subacquee. Nel caso di reiterazione di queste trasgressioni, la sospensione della patente viene commutata in revoca della patente nautica.
Sono inoltre mutate le norme per quanto riguarda le sanzioni per i diportisti che vengono pescati a navigare sotto l’influenza dell’alcool. In questo caso, la sanzione amministrativa è di una somma compresa tra i 2.755 euro e gli 11.017 euro per un tasso di alcolemia compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro; a questa multa si accompagna la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica per un periodo compreso tra i 3 e i 6 mesi. Nel caso in cui il tasso di alcolemia risulti compreso tra gli 0,8 grammi e gli 1,5 grammi, la sanzione amministrativa è compresa tra i 3.500 euro e i 12.500 euro, con una sospensione della patente nautica compresa tra i 6 mesi e 1 anno. Per chi oltrepassa gli 1,5 grammi, invece, è prevista una multa non inferiore ai 5.000 euro, fino ai 15.000 euro, nonché la sospensione della patente nautica da 1 a 2 anni. In caso di sinistro marittimo, tutte queste sanzioni vengono automaticamente raddoppiate, con l’aggiunta del sequestro.
Insomma, le sanzioni per i diportisti poco disciplinati si sono fatte più salate: prima di partire, controlla di avere a bordo tutti i documenti e le dotazioni necessarie. Da lì in poi, non scordare il rispetto delle norme e, soprattutto, la prudenza!
Salve per chi ė sorpreso alla navigazione sotto l influenza dell alcol, gli organi accertatori devono ritirare la patente nautica dopo aver accertato il tasso alcolico superiore a quanto previsto, e se fosse si, per quanto tempo.
Grazie
Quali sono le attuali sansioni per chi supera le sei miglia con un natante abilitato fino a 6 miglia? Grazie