Scegliere il carrello per la barca

Possiedi una barca carrellabile? Allora o possiedi già anche un carrello per barca, o probabilmente hai pensato svariate volte di acquistarne uno. O forse stai per acquistare una nuova barca e, prima di arrivare alla scelta definitiva, ti sei soffermato proprio sulla sua trasportabilità sulla terra ferma, e quindi, per l’appunto, sul carrello necessario per trasportare la tua futura barca.

In ogni caso, prima di acquistare un carrello per barca, è necessario prendere in considerazione diversi fattori: parliamo infatti delle dimensioni dell’unità di diporto e del suo peso, ma anche del tipo di automobile posseduta, del tipo di patente e così via. Sì, perché quando si arriva a parlare del rimorchio per barche si incontrano diverse conoscenze necessarie, dal Codice della Strada in poi: un carrello non deve essere solo comodo da usare sui scivoli di alaggio e di varo, non deve essere solo pratico e resistente, ma deve essere anche perfetto per la barca da trasportare (per evitare danneggiamenti) e deve essere in perfetta regola, per evitare multe salate.

Prima ancora di comprare anche una sola ruota del tuo carrello o un solo rullo, dunque, leggi fino in fondo questo articolo: cercheremo di dissipare ogni tuo dubbio sull’argomento, così da essere certo di acquistare il migliore dei rimorchi per la tua barca in base alle tue esigenze!

Tipi di carrello per barca

Prima di tuffarci nelle indicazioni specifiche per l’acquisto di un rimorchio per barca è certamente il caso di soffermarci su quello che il Codice della Strada ci dice per quanto riguarda le tipologie di carrello. Molte persone, quando si accingono all’acquisto di un rimorchio per la propria barca, pensano di acquistare automaticamente un carrello appendice: ebbene, non è proprio così!

Si dà infatti il caso che i carrelli appendice – così come definiti nell’articolo 56 comma 4 del Codice della Strada – sono dei piccoli rimorchi dotati di due ruote carrello, pensati per il trasporto di bagagli e di piccoli attrezzi per il lavoro, e in quanto tali pensati come parte integrante del veicolo che li traina. Non si tratta, dunque, di veicoli autonomi da immatricolare. Più nello specifico, possono essere definiti come parte integrante del veicolo trainante quando quest’ultimo presenta una massa a vuoto non superiore ai 1.000 chilogrammi, purché il carrello non abbia una massa complessiva a pieno carico superiore ai 300 chilogrammi e una larghezza superiore ai 120 centimetri. Nel caso di veicolo trainante con massa a vuoto superiore ai 1.000 chilogrammi, la lunghezza massima del carrello è di 2,50 metri, la larghezza di 1,50 e la massa a pieno carico di 600 chilogrammi. E ancora – in tutti i casi – la larghezza del carrello appendice non può mai essere superiore a quella del veicolo trainante, e la sua altezza deve essere inferiore ai 2,50 metri. Ancora una cosa: i carrelli appendice, come viene sottolineato dal Codice della Strada, non devono essere obbligatoriamente provvisti di impianto frenante. Per farsi un’idea della massa a vuoto delle automobili, basti partire dal presupposto che una normale Fiat Punto presenta una massa a vuoto di circa 1.100 chilogrammi, dove invece una Panda, in certi casi, può presentare una massa a vuoto inferiore alla tonnellata.

Viste le specifiche di cui sopra, risulta ovviamente molto difficile far rientrare un carrello per barche nella categoria dei carrelli appendici. Questi strumenti si possono prestare tuttalpiù al trasporto di un piccolo kayak monoposto, oppure di un gommone sgonfiato, o poco più. Per trasportare una barca con al propria automobile, quindi, ci si deve affidare nella maggior parte dei casi a quelli che il Codice della Strada definisce rimorchi TATS (ovvero Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive) e normati sempre all’articolo 56. Si tratta in questo caso di rimorchi dotati di uno o di due assi (posti eventualmente alla distanza massima di un metro) appositamente realizzati per il trasporto di specifiche attrezzature sportive e turistiche. I TATS, dunque, sono rimorchi costruiti appositamente per trasportare barche o, in alternativa, alianti. A differenza dei carrelli appendice, questi rimorchi sono considerati dei veicoli autonomi, e come tali devono essere immatricolati. Anche loro, però, possono essere con o senza freni. I limiti di portata e di dimensione, in questo caso, sono quelli massimi di tutti i rimorchi, come vedremo tra qualche paragrafo.

ruote carrello barca

Le specifiche del carrello: quanti assi? Freni sì o freni no?

Per quanto riguarda la scelta del carrello barca, ci sono decisioni che, se dapprima sembrano difficili, poi si rivelano molto più facili del previsto. In molti si interrogano a lungo sul numero di assi che dovrà avere il proprio carrello, per poi scoprire che di fatto, questo dipende direttamente dal peso dell’imbarcazione che dovrà essere trasportata. Molto semplicemente i costruttori, sopra una certa soglia di massa, inseriscono automaticamente un secondo asse.

Più complicata la scelta per quanto riguarda la presenza o meno di freni nel rimorchio per barca. Dei carrelli provvisti di impianto frenante si rivelano ovviamente più stabili e più sicuri durante gli spostamenti, e consentono di trasportare barche più pesanti. Va però detto che la presenza dei freni rende il carrello già di per se più pesante, e compromette la possibilità di usare gli scivoli per il faro e per l’alaggio. Al contrario, i rimorchi senza freni, oltre a essere più leggeri, possono essere usati comodamente su queste rampe, ma non saranno particolarmente controllabili durante la guida, e non potranno essere usati per il trasporto di imbarcazioni di un certo peso.

I carrelli per le barche e le patenti

Prima di acquistare il carrello per la tua barca, in realtà, oltre a guardare all’imbarcazione stessa e alla tua automobile, devi guardare anche alla tua patente di guida. Proprio così: di solito su queste pagine parliamo solamente della patente nautica, ma in questo caso anche la licenza di guida deve essere controllata. Si dà infatti il caso che chi possiede la sola patente B può trainare un rimorchio a patto che la tara della motrice sia superiore alla massa complessiva del carico a pieno rimorchio, e che la massa rimorchiabile della motrice (che puoi trovare sul libretto di circolazione alla voce 01) sia superiore alla massa complessiva a pieno carico del rimorchio. E ancora, come ben sanno tutte le persone fresche dei quiz per la patente della barca, la massa complessiva a pieno carico del rimorchio, sommata a quella complessiva a pieno carico del veicolo trainante, deve essere inferiore ai 3.500 chilogrammi. Oltrepassati questi limiti è necessario essere in possesso di patenti superiori.

Con l’estensione ’96’ della patente B (e quindi con la patente B96) è possibile portare la massa massima autorizzata del complesso a 4.250 chilogrammi. Per superare anche questo limite è invece necessario possedere la patente E. In questo ultimo caso, il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile deve essere calcolato in base al rapporto tra la massa complessiva del rimorchio a pieno carico e quella a pieno carico della motrice: tale rapporto non deve superare il valore di 1.45 se il rimorchio è completo di freni automatici e di tipo continuo; non deve superare il valore di 0,80 se non sono previsti dei freni di tipo continuo (come succede con i freni a inerzia caratteristici dei carrelli TATS); deve essere inferiore di 0,50 in assenza di impianti frenanti al rimorchio (opzione possibile solo nel caso dei rimorchi leggeri).

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Le dimensioni e il peso della barca

Analizzati i requisiti della patente, vediamo come e perché devono essere analizzate le dimensioni e la massa della barca prima di acquistare un rimorchio per trasportarla. Va detto che, in tutti i casi, nessuna automobile può trasportare una barca più larga di 255 centimetri, soglia massima in cui è già compreso il margine di tolleranza: un centimetro in più, dunque, può significare automaticamente multa.

Per quanto riguarda la lunghezza della barca, e quindi del carrello necessario per trasportarla, può meravigliare il fatto che, in Italia, un’automobile che rimorchia una barchetta e un camion che traina un pesante rimorchio siano entrambi definiti autotreni, ma è esattamente questo il significato di quanto viene riportato all’articolo 54, comma 1 lettera H del Codice della Strada. Ne consegue dunque che la lunghezza massima del complesso costituito dall’automobile e dal carrello va ben oltre quelle che sono le esigenze di chi trasporta la propria barca, attestandosi a ben 18,35 metri. Di fatto, però, il Codice della Strada ricorda che il limite di lunghezza massima viene ridimensionato dalla possibilità del veicolo di effettuare curve, la quale viene calcolata in modo preciso con delle formule che qui non stiamo a riportare. Visti i limiti di larghezza e di peso, però, la soglia massima di lunghezza assume un valore del tutto teorico, lontano e ipotetico per i diportisti. L’altezza massima del rimorchio – o meglio, del rimorchio che ospita una barca – come accade per tutti i veicoli ‘non eccezionali’ è di 4 metri.

Per quanto riguarda il peso massimo, si è già detto tutto sopra, nel paragrafo dedicato alle varie patenti. Basti sottolineare, qui, che per calcolare il peso massimo, ovvero per verificare il rispetto della la massa rimorchiabile, va tenuto in considerazione davvero tutto. Il peso del telaio del carrello, il peso delle ruote e dei rulli, il peso della barca, dell’eventuale motore fuoribordo e degli accessori di bordo, i quali arrivano comodamente a raggiungere il 30% del peso complessivo dell’imbarcazione.

Facciamo un esempio: ipotizziamo di possedere una macchina che può rimorchiare 1.000 chilogrammi, e di aver acquistato un carrello di massa complessiva massima di 1.000 chilogrammi, il quale pesa a sua volta 200 chilogrammi. Ne consegue dunque che, a prescindere dal limite massimo di peso per un patentato B, la barca da caricare – compresa di accessori e di motore – non potrà pesare più di 800 chilogrammi. Un’altra cosa: nel caso di un rimorchio per barca sprovvisto di impianto frenante, il suo peso deve essere inferiore alla metà della tara dell’auto, così da permettere una reale controllabilità. Ne consegue dunque che un’automobile con una tara di 1.000 chilogrammi, a prescindere da tutte le altre regole, non potrà trainare un rimorchio con un peso complessivo superiore ai 500 chilogrammi.

carrello barca

Il declassamento di un rimorchio per barca

Potresti aver ancora sentito parlare del declassamento del rimorchio per barca, senza capire il perché qualcuno dovrebbe comprare un carrello importante per poi doverlo ‘declassare’. Ebbene, qualcuno potrebbe decidere di acquistare un rimorchio più ‘pesante’ per avere maggiore sicurezza durante la guida, e decidere però contestualmente di declassarlo per non dover dove fare un’altra patente. Qualcuno potrebbe per esempio acquistare un carrello omologato per una massa complessivo a pieno carico di 2.500 chilogrammi e per una portata utile di 1950 chilogrammi per poi declassarlo, riducendo così la massa massima a 1.800 chilogrammi, e la portata utile a 1.250 chilogrammi.
È un’operazione che, in alcuni casi, ha assolutamente senso. Va però detto che si deve essere certi di non cambiare idea, e quindi di non voler poi utilizzare quel carrello per trasportare una barca più pesante grazie a una ‘nuova’ patente. Il declassamento di un carrello, infatti, è un processo praticamente irreversibile.

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L’assicurazione e la revisione del carrello per la barca

Quando avrai scelto e acquistato il rimorchio per la tua barca non dovrai ricordarti solo di effettuare una buona manutenzione, cambiando le ruote del carrello o sostituendo quando necessario i rulli. No: dovrai anche ricordarti dell’assicurazione. Proprio così: un rimorchio per barca non deve essere solo omologato e immatricolato (solitamente questa operazione viene fatta dallo stesso rivenditore), deve essere anche assicurato.
Ovviamente il carrello può essere assicurato per mezzo della polizza dell’auto stessa, la quale prevederà una clausola apposita per il rimorchio in caso di incidente stradale. Ma questa estensione della polizza auto non sempre è sufficiente. Ipotizziamo che il tuo carrello, anziché essere parcheggiato nel tuo garage o nel tuo giardino, venga lasciato (staccato dal veicolo) in un parcheggio pubblico. In quel caso dovrà vantare un’assicurazione specifica, ovvero una polizza per il rischio statico, senza la quale il proprietario potrebbe incorrere in una multa. E non è tutto qui: dal momento in cui un rimorchio viene considerato un veicolo a sé stante, è necessario pagare ogni anno il bollo di circolazione. E ancora: anche il carrello deve affrontare regolarmente la revisione. A partire dal decreto del 18 maggio 2018, non esistono più eccezioni, con la prima revisione a 4 anni per i rimorchi nuovi e le altre revisioni a 2 anni da lì in poi.

Carrello barca e multe: a cosa stare attenti

Abbiamo visto la questione delle patenti di guida necessarie per trainare i vari carrelli barca, abbiamo visto la questione dell’omologazione e del declassamento, e abbiamo ricordato l’obbligatorietà della revisione. Una volta prese queste accortezze, si potrebbe avere la certezza di essere al sicuro dalle multe. Le cose, però, non stanno esattamente così. Nel momento in cui si sceglie il carrello e si usa per la prima volta – come per tutte le volte successive – è bene controllare una lunga serie di aspetti. Pensiamo per esempio al carico: è bene sapere quanto pesa la barca, e sapere anche quanto eventuali altri pesi a bordo caricati sul carrello possano portare in prossimità del limite massimo. Pensiamo ai serbatoi d’acqua, ai motori fuoribordo, e ad altri elementi particolarmente pesanti: questi potrebbero portare al di là del limite massimo di carico. Si andrebbe in questo caso incontro a possibili sanzioni per sovraccarico. In questo caso va ricordato che chi oltrepassa il 5% di sovraccarico va incontro a una multa di 41 euro con la decurtazione di un punto della patente; chi oltrepassa il 10% dovrà pagare una multa di 84 euro, più una decurtazione di 2 punti della patente; e le sanzioni vanno aumentando in modo proporzionale. Bisogna poi sempre controllare eventuali carichi sporgenti, nonché le luci e gli specchietti.

Come abbiamo visto, quindi, sia l’acquisto che l’utilizzo del rimorchio per barca richiedono molta attenzione!

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Scritto da
Nicola Andreatta
Nicola Andreatta
Copywriter dal 2014, trentino dal 1987. La passione per la nautica è nata sulla prua di una piccola barca a vela sfrecciante nel lago di Caldonazzo: da allora è continuata a crescere, insieme alla sempre presente voglia di imparare - e condividere - qualcosa di nuovo su questo affascinante mondo.

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